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Risultato
Passione
Professionalità
Sono amministratore di una Società operante nel campo immobiliare di ristrutturazione. Il Dottore, dopo un attenta analisi del pregresso, mi ha definito alcuni avvisi di accertamento pendenti con notevole risparmio d’imposta. Oggi mi sento molto più tranquillo e nel lavoro , la tranquillità è tutto.
Professionista serio e preparato. Sono davvero soddisfatta.
Con il Superbonus gli interventi di efficientamento energetico (es. cappotto termico e sostituzione caldaia) e di messa in sicurezza antisismica degli edifici godono di un’aliquota di detrazione pari al 110% del costo degli interventi effettuati. Questa aliquota si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Nel caso di interventi effettuati dai condomìni (indicati al comma 9, lettera a, dell’articolo 119 del decreto Rilancio) la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche (indicate nello stesso comma 9, lettera a, dell’articolo 119 del decreto Rilancio), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Il beneficiario può scegliere se utilizzare la detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo (quattro quote annuali per le spese sostenute nel 2022) o ppure optare per lo sconto in fattura applicato dai fornitori, oppure per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito con facoltà di successiva cessione. L’impresa o le imprese che effettueranno lo sconto, acquisiranno un credito d’imposta pari al 110% dello sconto applicato in fattura. Tale credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione snello stesso numero di quote annuali di pari importo in cui sarebbe stata fruita la detrazione.
Per quanto riguarda il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico è necessario effettuare almeno uno dei seguenti interventi trainanti al fine di usufruire della detrazione maggiorata al 110% ed eventualmente dello sconto in fattura o della cessione del credito:
destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva nel caso di pompe di calore reversibili, e alla produzione di acqua calda sanitaria.
Se si effettuano, o sulle parti comuni o sulle singole unità abitative, altri interventi previsti dall’ecobonus (per esempio infissi, schermature solari, sistemi di building automation), o si procede all’installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, si può godere di una detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi, a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi strutturali sopracitati. Gli interventi eseguiti devono comportare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, se questo non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Inoltre, si possono effettuare tutti gli interventi compresi nel sisma bonus, ossia tutti gli interventi che hanno l’obiettivo di rendere più sicuro l’edificio in termini di minore rischio sismico. Si usufuisce poi della detrazione al 110% anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se effettuata congiuntamente a un intervento antisismico sull’edificio. Inoltre, il beneficiario che ha effettuato interventi antisismici riceve la detrazione al 110% anche sulle spese relative all’eventuale installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo.
Possono beneficiare della detrazione al 110%:
Si, salvo l’ipotesi in cui sull’edificio sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42/2004), non sia possibile effettuare interventi trainanti o gli interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. In tali casi, la detrazione o il credito d’imposta al 110% si applica a tutti gli interventi trainati di riqualificazione energetica, previsti dall’ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, ferma restando la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi energetiche oppure, se questo non è possibile, al conseguimento della classe energetica più alta.
Sì, fermo restando la necessità di eseguire almeno uno degli interventi trainanti, è necessario conseguire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (condominio o unifamiliare) o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Il miglioramento di almeno due classi energetiche potrà essere ottenuto anche realizzando, congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, tutti gli altri interventi previsti dall’ecobonus (come la sostituzione di infissi, serramenti, schermature solari, sistemi di building automation, eccetera), compresa anche l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per l’energia prodotta, e dovrà essere dimostrato mediante la redazione di due appositi attestati di prestazione energetica, ante e post intervento.