Possono beneficiare della detrazione al 110%:
- i condomìni e, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione,per interventi sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari
- gli Istituti autonomi case popolari (Iacp). In questo caso, il limite di tempo per godere della detrazione al 110% sulle spese relative a interventi di riqualificazione energetica è il 30 giugno 2023 o nel caso in cui a tale data siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il 31 dicembre2023
- le cooperative di abitazione a proprietà, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge n. 266/1991 e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano
- le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.